Certificazione Energetica Ravenna

     
Certificazione Energetica Ravenna
16.12.2002

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo sul rendimento energetico dell’edilizia.

   

La direttiva si pone come obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

   
Le disposizioni in essa contenute riguardano:
   
- Il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
   
- L’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
   
- L’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti ad importanti ristrutturazioni;
   
- La certificazione energetica degli edifici;
   
- L’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.
 
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19.08.2005
Decreto Legislativo n.192 Attuazione della Direttiva 2002/91/CE
   

Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico e disciplina in particolare:

   
- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
   
- l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
   
- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
   
- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
   
- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
   
- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
   
-la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.
     
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26.12.2006
Decreto Legislativo n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
   

Corregge ed integra il Dlgs n.192 per il rendimento energetico dell’edilizia, ponendo vincoli stringenti per quanto riguarda l’isolamento termico degli edifici e l’adozione di tecnologia ad alta efficienza negli impianti di riscaldamento.

     
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18.10.2007
Comitato Regionale Notarile. Interpretazione in merito alla certificazione energetica.
     
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04.03.2008
Regione Emilia Romagna. Delibera 156/2008 Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici.
   

Si tratta di importanti novità concernenti i nuovi edifici e le ristrutturazioni di quelli superiori a 1000 mq e la adozione dell’obbligo di certificazione energetica, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2008. E’ il primo atto di attuazione del Piano energetico regionale che darà un grande contributo al risparmio energetico e darà avvio ad un forte processo di innovazione nel settore abitativo.  
In sintesi il provvedimento regionale dà avvio alla certificazione energetica degli edifici (dalla classe A+ dei più virtuosi a scendere) e dispone che l’attestato debba essere disponibile, con scadenze temporali differenziate, nei casi di edifici di nuova costruzione ovvero soggetti a profonda ristrutturazione (2008), edifici oggetto di compravendita (2008), singole unità immobiliari oggetto di compravendita (2009), edifici ovvero singole unità immobiliari oggetto di locazione (2010). Il certificato energetico è reso obbligatorio per accedere agli incentivi nazionali, regionali e locali che riguardino il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio e anche nel caso di edifici pubblici dati in gestione a società di servizi.
Il certificato energetico di un edificio, di durata decennale, sarà rilasciato da un soggetto qualificato e "accreditato" dalla Regione.
Il provvedimento regionale disciplina i contenuti del certificato .

     
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30.05.2008
Decreto Legislativo n.115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
   

Il decreto risulta essere di grande rilievo poichè affronta a largo spettro diversi aspetti di interesse per il settore energetico. Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità:

   
- all'ENEA viene assegnato il compito di Agenzia per l'Energia, con funzioni di supporto al Ministero dello Sviluppo Economico, di monitoraggio, di rafforzamento dell'azione del Legislatore;
   
- vengono definite chiaramente le ESCO, come società di servizi in grado di offrire contratti a prestazioni garantite e di partecipare al rischio finanziario degli interventi;
   
- sono adottate misure di armonizzazione e distribuzione delle funzioni fra Stato e Regioni relativamente all'efficienza energetica;
   
- sono previste evoluzioni del meccanismo dei certificati bianchi, fra cui l'estensione degli obblighi alle società di vendita di energia e il rafforzamento degli strumenti per facilitare la presentazione di progetti;
   
- viene introdotto un fondo di garanzia a favore delle ESCO da 25 M€;
   
- sono previste una serie di semplificazioni amministrative ed autorizzative;
   
- si assegna un ruolo importante al settore pubblico, che è chiamato ad utilizzare al meglio gli strumenti tecnici, economici e finanziari per realizzare interventi di miglioramento dell'efficienza e per promuovere azioni sul territorio (e.g. effettuazione di diagnosi energetiche, ricorso a contratti di rendimento energetico, green procurement, finanziamento tramite terzi, etc);
   
- si promuovono la qualificazione e la certificazione delle competenze dei soggetti coinvolti nell'offerta di servizi energetici e si impone una maggiore trasparenza nelle fatture ed una funzione di orientamento al consumatore su interventi per ridurre gli sprechi e gestire al meglio l'energia;
   
- è prevista l'attivazione di una serie di misure di accompagnamento;
   
- vengono definiti il contratto servizio energia ed il contratto servizio energia plus introdotto dal DPR 412/93, e si specifica l'importanza per il settore pubblico di individuare una controparte (l'energy manager dove presente);
   
- sono definiti i criteri per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
     
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30.05.2008
La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. L’art. 35 comma 2-bis del provvedimento dispone l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005 (che prevedono l’obbligo di allegazione e consegna del certificato energetico) e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 (che stabiliscono la sanzione della nullità “relativa”).
   
   
   
     
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06.08.2008

Consiglio Nazionale del Notariato. Appunti sull’abrogazione dell’obbligo di allegazione della certificazione energetica.
In sintesi emerge che nelle regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici sia immediatamente operativa a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/2008. Nelle regioni invece nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale si dovrà continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica.

   
   
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21.08.2008
Legge 06.05.2008 n.133  (GU n. 195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196)
   

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Certificazione Energetica Ravenna
28.11.2008
Atto deliberativo Giunta Emilia Romagna. Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n.156/08
   

Sono definiti gli standard di riferimento per la programmazione e realizzazione dei percorsi formativi in materia di certificazione energetica degli edifici, anche ai fini dell’accreditamento dei soggetti certificatori secondo le modalità previste dalla D.A.L. 156/2008.  E’ stato inoltre inserito un provvedimento che definisce una fase transitoria durante la quale è previsto il mantenimento della validità dell’attestato di “qualificazione energetica”, in modo da poter comunque utilizzare gli attestati di questo tipo prodotti per gli usi previsti dalla norma regionale. Fino al 31 dicembre 2008, dunque, l’attestato di certificazione energetica e l’attestato di qualificazione energetica presentano la medesima efficacia ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008.

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12.01.2009

Incontro Regione ER – Comitato Notarile ER. Condizioni per l’attestazione di certificazione energetica.

   

E’ stato chiarito che l’ACE serve, per ora, esclusivamente per le compravendite di immobili interi e di singole unità immobiliari costruite con permesso richiesto a partire dal 01.07.2008

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23.01.2009
Chiarimento della Regione Emilia Romagna relativo alla necessità di redigere il certificato energetico per gli immobili privi di impianti termici
    Per gli immobili privi di impianti termici è comunque necessario procedere all'emissione dell'attestato, il quale non potrà riportare l'indice di prestazione energetica EP (nè ovviamente la relativa classe) per il calcolo del quale è necessario definire il rendimento dell'impianto (cosa impossibile nel caso di impianto inesistente); nel relativo campo andrà quindi indicato "non determinabile", giustificando tale condizione con l'assenza di impianto. Andranno invece indicati tutti i valori che prescindono da tale condizione (ad esempio, il fabbisogno di energia termica, caratteristica dell'involucro edilizio).
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24.01.2009
Interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Bologna
    Contributo riassuntivo del quadro normativo, dei riferimenti temporali e degli obblighi discendenti dalla normativa vigente; integrazione dello schema con il tipo di "attestato" del quale occorre dotare gli edifici dal giorno 1 gennaio 2009, cioè al termine della fase transitoria prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1754 in data 38 ottobre 2008.
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30.10.2010
Delibera n. 1362, recante "Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della DAL 156/08"
    Rispetto alla attuale disciplina, le principali modifiche sono le seguenti:
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA:
• La verifica del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione non è più richiesta nel caso di interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08 (ovvero edifici di nuova costruzione; demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti; ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2; ampliamento edifici con volume superiore al 20% di quello dell'edificio esistente).
La verifica del rendimento medio stagionale è ancora richiesta negli altri casi, ovvero per:
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore
• Per gli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. c) della DAL 156/08, viene introdotta la possibilità di effettuare la verifica dell'indice di prestazione energetica (come nel caso di nuovi edifici), in alternativa alla verifica delle trasmittanze termiche delle chiusure
• Obbligo di rispettare, negli interventi edilizi di cui al punto 3.1 lett. a) della DAL 156/08, livelli minimi di prestazione energetica per il raffrescamento estivo (Epe,invol) in termini di fabbisogno di energia termica dell'edificio
• Livelli di prestazione energetica più severi (del 10%) per gli edifici pubblici (ad uso pubblico o di proprietà pubblica)
• Possibilità di derogare all'obbligo di installazione di impianti centralizzati, in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analogo o migliore rendimento energetico dell'edificio mediante l'utilizzo di una diversa tipologia d'impianto
• Nuova definizione di energia da fonti rinnovabili (da direttiva 28/2009/CE, con conseguente possibilità di valorizzare il contributo delle pompe di calore) e aggiornamento dei requisiti in materia di obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da FER
• Per gli impianti alimentati a biomasse (pellets, cippato, etc.), introduzione di requisiti minimi di efficienza del generatore e obbligo di verifica dei valori di trasmittanza dell'involucro edilizio
• Quando siano obbligatorie le verifiche necessarie a garantire il contenimento dei consumi energetici in regime estivo, viene introdotta la possibilità di fare riferimento alla trasmittanza termica periodica dell'involucro edilizio, in alternativa alla massa superficiale
• Vengono reintrodotti i riferimenti normativi (UNI TS 11300) utilizzabili per la determinazione dell'indice di prestazione energetica, e vengono di conseguenza aggiornate le relative metodologie di calcolo

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA:
• Specificazione dei casi in cui la certificazione energetica dell'immobile non è obbligatoria, con riferimento sia alle tipologie edilizie dell'immobile stesso, sia alle casistiche di cessione a titolo oneroso
• Introduzione di una specifica classificazione dell'immobile in relazione al fabbisogno di energia termica per la climatizzazione estiva
• Introduzione di una nuova forma grafica di rappresentazione della prestazione termica (il cosiddetto "cruscotto") in aggiunta alla classe energetica
• Specificazione delle modalità di certificazione delle singole unità immobiliari
• Puntuale definizione delle modalità di svolgimento della procedura di certificazione energetica, con l'obbligo – nel caso delle nuove costruzioni – di nomina del certificatore prima dell'inizio lavori, e dell'esecuzione di verifiche e controlli in corso d'opera
• Obbligo di apposizione della "targa energetica" per gli edifici di nuova costruzione (il modello di "targa energetica" verrà definito con apposito atto, in via di predisposizione)
La procedura di autodichiarazione da parte del proprietario, prevista al punto 9 delle linee-guida nazionali, NON viene introdotta nella norma regionale
Certificazione Energetica Ravenna
03.03.2011
DM 03.03.2011 n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE
   

In sintesi:
Energia termica da fonti rinnovabili
Dal 31 maggio 2012 è richiesta una copertura del 50%, mediante fonti rinnovabili, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria.
Per il riscaldamento ed il raffrescamento, la copertura con fonti rinnovabili di una quantità di energia calcolata sul fabbisogno complessivo dell'immobile, con percentuali crescenti così cadenzate:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Energia elettrica da fonti rinnovabili
Per quanto riguarda l'energia elettrica vi è obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili la cui potenza (P) è proporzionata alla superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno (S) mediante la relazione P=S/K, dove K assume i seguenti valori:
a) K= 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K= 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K= 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017
(ad esempio per 100 mq di superficie (S), i valori di potenza (P) installata variano da 1,25 kW, a partire dal 31/05/2012, a 1,54, dal 01/01/2014, a 2kW, dal 01/01/2017).
Il decreto pone attenzione anche nel prevenire situazioni visivamente impattanti prevedendo che, nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti di edifici, questi debbano essere aderenti o integrati ai tetti seguendo la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Deroghe
Viene affrontato anche l'aspetto dell'impossibilità, totale o parziale, di rispettare le percentuali richieste di energia da fonti rinnovabili, prevedendo un proporzionale miglioramento dell'indice di prestazione energetica dell'edificio previsto dal decreto 192/05, fino ad un massimo del 50% nel caso di totale impossibilità.
Detta impossibilità deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica prevista dal D.P.R.59/2009.
Vengono valorizzate anche le reti di teleriscaldamento (2) cui l'edificio può essere allacciato. In tal caso sono automaticamente soddisfatti gli obblighi per l'energia termica da fonte rinnovabile.
Infine si segnala che le percentuali richieste di energia da fonte rinnovabile sono ridotte del 50% nelle zone A (3) così come definite dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, e comunque non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda ed all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Obblighi per edifici pubblici
Per gli edifici pubblici le percentuali di energia da fonte rinnovabile sono incrementate del 10%, ciò per rispondere a quanto previsto dalle direttive sull'efficienza energetica in edilizia che assegnavano alla Pubblica Amministrazione il compito di essere di buon esempio in campo energetico.

Normative regionali e comunali
Altra importante previsione è quella che riguarda il riallineamento di eventuali norme regionali e comunali, in materia di fonti rinnovabili in edilizia, ai valori previsti dal decreto nazionale. Cio` deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, altrimenti si applicano automaticamente le previsioni nazionali.

Semplificazioni e premialità
I progetti di edifici in cui gli impianti assicurino una copertura dei consumi termici ed elettrici superiore ai minimi fissati, per una quantità pari almeno al 30%, in sede di rilascio del titolo edilizio beneficiano di un bonus volumetrico del 5% (4).
Essendo una previsione specifica legata alle fonti rinnovabili, il bonus non dovrebbe intendersi sostitutivo di eventuali premialità, concesse dai regolamenti locali per gli edifici ad alta prestazione energetica, ma complementare a queste.
E' possibile, per i soggetti pubblici, concedere a terzi le superfici di proprietà per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 163/2006.
E' previsto (entro il 31/12/2012) il riordino delle normative relative agli oneri e alle diverse garanzie richieste per l'autorizzazione, connessione, ed esercizio degli impianti da fonti rinnovabili.

Cumulabilità incentivi
Si ricorda che, nei riguardi degli incentivi statali previsti per l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, la quota parte relativa ai minimi di legge previsti dal decreto è esclusa dagli incentivi.

Certificazione energetica
Sono parzialmente modificate alcune previsioni del decreto legislativo 192/05 in merito alla certificazione energetica, anticipando anche obblighi previsti dalla nuova direttiva europea 2010/31.
E' previsto che nei contratti di compravendita o di locazione sia inserita una clausola con la quale l'acquirente/conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardante la certificazione energetica dell'immobile che va ad acquistare/locare. Nel caso della locazione tale obbligo sussiste solo se l'immobile è già dotato di certificazione energetica.
Dal 1° gennaio 2012 è fatto obbligo, negli annunci commerciali di vendita di unità immobiliari, di riportare il valore di prestazione energetica.
Tale previsione è un primo passo verso la completa applicazione della direttiva europea 2010/31 (rifusione della direttiva 2002/91/CE sull'efficienza energetica degli edifici).
Anticipare il momento di conoscenza della prestazione energetica dell'immobile alle fasi preliminari della compravendita permette alla certificazione energetica di diventare uno strumento per la scelta consapevole in fase di acquisto e non solo un certificato da allegare al rogito, quando ormai la scelta è stata già effettuata.
Nulla però è stato previsto per garantire una maggiore affidabilità delle certificazioni, tramite accreditamento dall'Ente Unico Nazionale (Accredia), per le classi energetiche più efficienti (A e A+).

     

E’ possibile scaricare tutta la documentazione nell’area Download

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